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L’argomento è molto interessante e molto dibattuto, tra le associazioni di amministratori e tra gli stessi amministratori.

Vi sono amministratori, in alcune parti d’Italia, che hanno cominciato timidamente e coraggiosamente a sperimentarle.

Tecnologicamente, è possibile ed è relativamente semplice.

Ci sono diverse piattaforme, Skype, Zoom, Whereby, etc., che, a costi contenuti, consentono di collegare contemporaneamente fino a 50 persone ed anche più.

Il collegamento avviene con il proprio smartphone o sul proprio personal computer.

Come funziona: con lo smartphone occorre scaricare una applicazione mentre con il personal computer occorre entrare nel sito internet della piattaforma che si intende utilizzare.

Poi, per esempio con Zoom, colui che convoca la riunione invia o comunica a tutti gli altri partecipanti  i codici da inserire in una apposita schermata.

Inseriti i codici, a quel punto sei collegato.

Può succedere che vedi  gli altri partecipanti ma per esempio non senti la loro voce: occorre fare qualche prova o regolazione, cliccare i comandi giusti.

Sicuramente la prima volta potrà esserci qualche piccola regolazione da eseguire ma entro pochi secondi si trovano i comandi essenziali che ci consentono di sentire e vedere tutti in modo ottimale.

Con il personal computer il vantaggio non indifferente è che qualunque partecipante vede tutti gli altri partecipanti alla video riunione.

Più partecipanti ci sono e più si riducono le dimensioni delle finestrelle con i volti.

Con lo smartphone è possibile vedere un solo partecipante alla volta oppure alcuni.

Una volta che i partecipanti sono tutti collegati il gioco è fatto.

Ci si vede tutti in faccia e ognuno può prendere la parola e parlare, e mentre uno parla tutti gli altri sentono le sue parole.

Se tecnologicamente è ormai  semplice da eseguire, il problema è legale.

E’ regolare una assemblea così tenuta ?

Tutti i condomini sono in grado di partecipare all’incontro ?

Un principio dell’art. 1136 del codice civile stabilisce che occorre verificare che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente invitati all’assemblea.

Nell’assemblea tradizionale, in cui ognuno è invitato in un luogo fisico (sala parrocchiale, locale condominiale, locale in un centro sociale, etc.) è assodato che se una persona non partecipa è per propri motivi ma non certo per l’impossibilità di raggiungere il luogo dell’adunanza.

Diverso è questo caso, in cui le persone potrebbero non avere un personal computer o uno smartphone oppure, pur avendolo, potrebbero non avere la manualità o quel minimo di competenze tecniche per poter attivare il collegamento.

Possiamo colpevolizzarli ?

Ad oggi il vero problema è normativo.

Non esiste ancora una norma che in qualche modo introduca o contempli o regolamenti la possibilità di convocazione e tenuta di una videoassemblea.

La tenuta di una videoassemblea, oggi, sarebbe facilmente attaccabile con azione di impugnazione del verbale assembleare e richiesta di annullamento, poiché non è contemplato il luogo di adunanza, che non è più un luogo fisico ma è un luogo virtuale, poiché di fatto tutti i partecipanti sono a casa propria.

La persona interessata potrebbe inoltre impugnare il verbale assembleare dichiarando di non avere potuto partecipare poiché non in possesso degli strumenti necessari e quindi in contrasto con l’art. 1136 del codice civile.

In sostanza: Nelle assemblee normali tutti sono invitati poi alcuni possono anche non partecipare, ma sono nella condizione di poter partecipare.

In una videoassemblea non siamo sicuri, al momento, che tutti siano in condizione di poter partecipare.

Occorrerebbe pertanto fare un lavoro di preparazione all’assemblea, verificando se tutti i condomini sono nella condizione di poter partecipare.

Occorrerebbe chiedere espressamente ed ottenere risposta da tutti i condomini, se in possesso dello strumento tecnologico (pc, tablet, smartphone), la capacità di connessione (rete internet) e le competenze (sapere procedere nella procedura per il collegamento) al fine di essere certi che tutti possano partecipare.

Il problema delle delega penso non si ponga.

Se un condomino non può partecipare, potrà far pervenire all’amministratore una delega per un altro condomino.

Come ?

Per esempio con una email, inviata dal condomino che intende delegare e riconosciuta dall’amministratore.

Nel momento dell’assemblea, sarà l’amministratore a comunicare ai partecipanti coloro che hanno inviato delega a favore di chi.

Le modalità di nomina del presidente e del segretario non cambierebbero.

Naturalmente le email di delega rimangono agli atti, visionabili da chiunque voglia farlo.

Stiamo parlando pertanto di un condominio in cui tutti i condomini hanno gli strumenti e sono capaci di usarli.

Per promuovere la videoconferenza, non per niente tutti i giovedì, dalle 13 alle 14 io sono su skype, per incontrare in video coloro che vogliono parlarmi e vedermi, utilizzando questo mezzo.

Devo dire che con alcuni condomini abbiamo già avuto questa esperienza.

Lo faccio e pubblicizzo ovviamente nell’intento di far conoscere sempre più questa tecnologia, che in questo periodo, per colpa delle limitazioni sanitarie, in molti stanno già utilizzando per vedere figli, genitori, parenti, amici.

Pertanto, per tutti i miei clienti che volessero provare questo mezzo, non esitino a chiamarmi o contattarmi. Parlate tra o con i consiglieri, è auspicabile cominciare a provare un collegamento con loro.

Proviamo.

Un caro saluto a tutti

firma filippo fitti

Se sei interessato ad approfondire o ricevere ulteriori informazioni su questo argomento, non esitare a contattarci !

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