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Novità introdotta dalla legge 160 del 27 dicembre 2019.

Viene prevista  per il 2020 una detrazione del 90% “Bonus facciate” per il ripristino delle facciate esterne degli edifici.

Prevede una detrazione d’imposta, da dividere in 10 quote annuali,  pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulla facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La facciata di un edificio è la superficie esterna verticale dello stabile che si affaccia sulla pubblica via e comprende i cornicioni, le colonnine, i fregi e tutti quegli elementi architettonici destinati all’abbellimento della facciata che sono pertanto da considerarsi parti comuni della stessa.

La disposizione normativa indica e comprende espressamente i balconi. Sembra non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, sia se trattasi di balconi aggettanti o incassati, sia se trattasi di edifici di pregio architettonico e non, che presentano fregi ed ornamenti. Dovrebbero essere compresi pertanto la pittura delle ringhiere ed il rifacimento dei sottobalconi.

La specificazione tra balconi aggettanti e balconi incassati deve essere eseguita, poiché vi sono diverse modalità di ripartizione della spesa, anche nella considerazione che i balconi sono privati e  non è consentito all’assemblea obbligare i proprietari ad eseguire i lavori.

Dall’analisi tecnica e contabile si individueranno le tipologie dei balconi, se aggettanti o incassati, se presenti fregi o ornamenti (che per definizione sono comuni), e un progetto di ripartizione della spesa.

Si dettaglia che per quanto riguarda i balconi aggettanti, il pavimento è del titolare dell’appartamento dal quale vi si accede, il sottobalcone è del titolare dell’appartamento dal quale vi si accede, salvo gli elementi decorativi che incidono sul decoro, che sono condominiali; il parapetto è del titolare dell’appartamento dal quale vi si accede, salvo gli elementi decorativi che incidono sul decoro, che sono condominiali.

Per quanto riguarda invece i balconi incassati il pavimento è del titolare dell’appartamento dal quale vi si accede, il sottobalcone è del titolare dell’appartamento cui funge da copertura, il parapetto è solitamente parte comune, in quanto elemento unico della facciata.

Possono usufruire della detrazione i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari.

La detrazione fiscale del 90% si applica alle spese documentate, sostenute nel 2020, per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968.

Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

Restano esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, case di campagna, gli immobili di tipo agricolo e i fabbricati destinati all’agriturismo.

Sono quindi espressamente esclusi dal superbonus gli interventi di manutenzione o sostituzione di infissi, persiane, vetrate, portoni, grondaie, camini, tetti, inferriate e cancellate, ed altri interventi relativi al decoro complessivo del palazzo, ad esempio l’eliminazione delle antenne private e la realizzazione del relativo impianto centralizzato. Occorre verificare se tali casistiche di lavori possono usufruire di ordinaria detrazione per ristrutturazione edilizia.

Se i lavori previsti comprendono interventi legati al miglioramento dell’efficienza energetica occorre valutare le detrazioni fiscali risparmio energetico.

Se gli interventi, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, hanno effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, così come accade per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli di ristrutturazione edilizia.

Il professionista incaricato dal Condominio potrà eseguire uno studio tecnico della facciata e dei balconi. Si valuteranno i lavori da eseguirsi, insieme alla analisi del Regolamento del Condominio e alle possibilità di recupero fiscale. Si produrrà un capitolato tecnico dei lavori, per l’effettuazione di indagine di mercato, invitando più aziende alla presentazione di offerta economica.

Se sei interessato ad approfondire o ricevere ulteriori informazioni su questo argomento, non esitare a contattarci!

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